Circolare n. 09/17.03.2020 – p.c.
Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 (Decreto <Cura Italia>)
Si riportano gli articoli del decreto di
nostro interesse
Art. 19 – i datori di lavoro possono presentare domanda di
concessione di trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso
all’assegno ordinario (con causale “emergenza COVID-19”) per il periodo
23/2/2020 per nove settimane, per i lavoratori dipendenti alla data 23/2/2020
Art. 22 – sempre per nove settimane, hanno diritto alla Cassa
Integrazione in deroga, anche le aziende e studi professionali con fino a
cinque dipendenti – sarà disciplinata
dalla Regione
Art. 23 – i genitori lavoratori dipendenti del settore privato e
iscritti alla gestione Separata hanno diritto a fruire, per i figli di età non
superiore a 12 anni, di congedo di max 15 gg., con indennità pari al 50% della
retribuzione (condizione che lavorino
entrambe i genitori e spetta solo a uno dei due), in alternativa si può
scegliere un bonus, erogato mediante libretto famiglia per l’acquisto di
servizi di baby-sitting nel limite di €. 600,00 – le modalità operative saranno indicate dall’Inps
Art. 24 – il numero dei giorni di permesso retribuito per la Legge
104/92, per il mese di marzo è incrementato di ulteriori 12 giornate, da
usufruire nei mesi di marzo e aprile 2020
Art. 27 – ai liberi professionisti titolari di partita iva al 23/02/2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. attivi alla stessa data, iscritti alla Gestione Separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali, è riconosciuta per il mese di marzo 2020 un’indennità di €. 600,00 erogata dall’INPS – si attendono a breve modulistica e avvio procedure
Art. 28 –ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali
dell’Ago, non titolari di pensione e non
iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta per il
mese di marzo 2020 un’indennità di €.
600,00 erogata dall’INPS – si attendono
a breve modulistica e avvio procedure
(N.B.: NON SPETTA
AI SOCI DI SOCIETA’ DI PERSONE – SI PARLA DI LAVORATORI AUTONOMI NO DI
SOCIETA’)
Art. 37 – sospesi i termini per il versamento dei contributi dovuti
dai datori di lavoro domestico in scadenza dal 23/02 al 31/05/2020 – versamento
da effettuare entro 10/06/2020
Art. 44 – per lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza
dell’emergenza hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il rapporto
di lavoro, è istituito un ”Fondo per il reddito di ultima istanza” per
garantire un’indennità, nel limite di spesa di €. 300.000,00 – si attendono, entro 30 gg., decreti
attuativi che definirà criteri di priorità e modalità di attribuzione
Art. 54 – l’ammissione ai benefici del Fondo solidarietà mutui
“prima casa” è esteso ai lavoratori autonomi e liberi professionisti che
autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21/02/2020,
ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del fatturato
superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della
propria attività, senza dovere presentare il modello ISEE
Art. 56 – al fine di sostenere
le attività imprenditoriali danneggiate dall’epidemia, le imprese
possono avvalersi dietro comunicazione,
in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di
banche, intermediari finanziari e
degli altri soggetti abilitati alla concessione
di credito in Italia alcune misure si sostegno finanziario:
le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti al 29/02/2020, o se superiori al 17/03/2020, non possono essere revocati fino al 30/09/2020
i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30/09/2020, sono prorogati, senza formalità, al 30/09/2020
i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate è sospeso fino al 30/09/2020 (è facoltà delle imprese richiedere di sospendere solo i rimborsi in conto capitale)
La comunicazione deve essere corredata da una dichiarazione con la
quale l’imprese deve autocertificare di aver subito in via temporanea carenza
di liquidità quale conseguenza dell’epidemia – Le esposizioni non devono essere deteriorate.
Artt. 60 – 61 – 62 – VEDI circolare n. 08 pari data
Art. 63 – ai titolari di reddito di lavoro dipendente – con reddito
2019 non superiore a €. 40.000,00 – spetta per il mese di marzo 2020 un
premio di €. 100,00 da rapportare al numero di giorni di lavoro svolto
nella propria sede di lavoro nello stesso mese – sarà anticipato dal datore di lavoro e compensato in F24
art. 64 – ai soggetti esercenti attività di impresa e arte e
professione è riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese di
sanificazione degli ambienti e strumenti di lavoro e documentate fino a un max
di €. 20.000,00 per beneficiario – un
decreto del MISE stabilirà modalità
Art. 65 – ai soggetti esercenti attività di impresa é riconosciuto
un credito di imposta pari al 60% dell’ammontare del canone di locazione,
relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1 – si attende codice tributo e non spetta a
coloro che non hanno avuto l’obbligo di chiusura (N.B.: l’affitto VA PAGATO)
Art. 66 – per le erogazioni liberali finalizzate all’emergenza
COVID 19 spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini Irpef pari al 30% per
un importo max di €. 30.000,00 (se persone fisiche)
Art. 67 – dall’8/03 al 31/05/2020 sono sospese le attività di
accertamento
Art. 67 – comma 4 – i termini di prescrizione per gli accertamenti
sono prorogati di 2 anni (l’anno 2015 anziché scadere il 31/12/2020 scadrà il
31/12/2022)
Art. 68 – sono sospesi i
versamenti i termini dei versamenti, scadenti nel periodo 8/3 -31/5/2020
derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione – (attenzione non sono sospesi i termini delle rateazioni in corso)
Art. 71 – sono previste forme di menzione per i contribuenti che
non si avvalgono della sospensione dei termini dei versamenti previsti e ne
danno comunicazione al Ministero dell’Economia e Finanze
Art. 104 – la validità dei documenti di identità scaduti o in
scadenza successivamente alla data del 17/03/2020 è prorogata al 31 agosto 2020 ( la validità ai fini dell’espatrio è
limitata alla data di scadenza indicata nel documento)
Seguiranno altri chiarimenti
Carlucci Colucci & Partners srl
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